Che cos’è l’Accordo di Mutuo Riconoscimento (Mutual Recognition Agreement, MRA) e quale importanza riveste nel quadro regolatorio-normativo-GMP attuale? Un MRA è un accordo raggiunto tra due Stati, o meglio tra i relativi enti regolatori (es. EMA, FDA), che stabilisce l’uguaglianza reciproca per quanto riguarda le ispezioni GMP degli stessi e la certificazione dei lotti di medicinali per uso umano e per uso veterinario.

Gli MRA consentono alle autorità dei due Stati contraenti di:

  • condividere informazioni su ispezioni e difetti di qualità,
  • rinunciare al collaudo in lotti dei prodotti in importazione nei loro territori e
  • (più in generale) affidarsi reciprocamente per quanto riguarda il sistema di ispezione GMP.

Attualmente l’Unione Europea (UE) ha firmato MRA con i seguenti Stati: Australia, Canada, Israele (Conformity Assessment and Acceptance of Industrial Products, ACAA), Giappone, Nuova Zelanda, Svizzera e Stati Uniti.Quest’ultimo MRA fra Food and Drugs Administration (FDA) e European Medicinal Agency (EMA) riveste particolare importanza. Nel 1998 era stato firmato un MRA fra le autorità degli Stati Uniti e la Comunità Europea che essenzialmente sanciva i principi sopra elencati; tuttavia non è mai stato veramente applicato. Ad agosto 2017 è stato aggiunto un emendamento al GMP Sectorial Annex del MRA, scritto sulla base di una serie di iniziative pilota di cooperazione fra FDA e EMA, che rappresenta la vera implementazione dei principi del MRA stesso.A partire dal 1° novembre 2017 è arrivata la conferma da parte di FDA del riconoscimento delle autorità regolatorie di 8 stati europei: Austria, Croazia, Francia, Italia, Malta, Spagna, Svezia e Regno Unito. Nel corso del 2018 il riconoscimento si è esteso anche a: Repubblica Ceca, Grecia, Ungheria, Romania, Irlanda, Lithuania, Portogallo, Belgio, Danimarca, Finlandia, Lettonia ed Estonia. Per il 15 luglio 2019 è prevista la conferma da parte di FDA anche per gli 8 Stati europei rimanenti.L’importanza di questo accordo risiede nel fatto che FDA e EMA non sono più tenute ad effettuare ispezioni “doppioni” nei rispettivi territori, affidandosi ognuna alle ispezioni dell’altra nel proprio territorio. Ovviamente sia FDA che EMA possono effettuarle ugualmente, qualora lo ritengano necessario, ma si pensa che saranno riservate a casi eccezionali. Il riconoscimento delle ispezioni si estende anche a quelle effettuate al di fuori del territorio di competenza degli enti stessi (Europa e Stati Uniti).Un altro vantaggio è la riduzione dei costi di produzione perché viene ridotto il numero delle ispezioni ai siti di produzione e il numero di test effettuati sui lotti di importazione.I prodotti inclusi nell’emendamento sono una larga parte di prodotti medicinali per uso umano, anche di natura biologica: prodotti chimici per uso umano, gas medicinali, biologici per uso umano (inclusi immunologici e bioterapeutici), radiofarmaci, omeopatici (se classificati come medicinali), vitamine, minerali ed erbe medicinali (se classificati come medicinali), principi attivi, intermedi e bulk products.Restano esclusi sangue, plasma, organi e tessuti umani, gli immunologici veterinari e i derivati di terapie avanzate. I prodotti veterinari sono per il momento fuori dallo scopo del documento ma ci sono piani per un’inclusione futura. La discussione è aperta anche per l’inclusione di vaccini e derivati del plasma per uso umano. Le scadenze previste per l’inclusione di queste classi di medicinali sono: 15 luglio 2019 per i veterinari e 15 luglio 2022 per i plasma-derivati. Ci sono anche piani per includere i farmaci sperimentali ancora in corso di studio clinico.A livello europeo un’Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) nazionale di uno Stato della UE può essere riconosciuta da parte di altri Stati membri attraverso una procedura di mutuo riconoscimento. L’AIC viene prima rilasciata in un Paese UE (Reference Member State, RMS) e successivamente può essere richiesta l’estensione a uno o più stati UE (Concerned Member States, CMS), utilizzando la stessa documentazione presentata nello Stato RMS.Il MRA si applica anche ai Referral, ovvero le procedure messe in atto dall’EMA per affrontare specifici problemi relativi ad esempio a sicurezza e gestione del rischio associati ad un medicinale in commercio. In particolare, quando gli Stati membri si trovano in disaccordo sulla valutazione dei rischi potenziali per la salute pubblica di medicinale che è in corso di valutazione per una procedura di mutuo riconoscimento, viene utilizzato il “Mutual Recognition Referral” (Art. 29 Dir. 2001/83/CE).

Published On: Maggio 7th, 2019Categories: In evidenza

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