Il 20 dicembre 2017 è stata aggiornata normativa sui Medical Device. Il punto focale della nuova direttiva per l’aspetto relativo alla pubblicità dei dispositivi medici, predispone il controllo sulla divulgazione di informazioni scientifiche-sanitarie sotto richiesta autorizzazione del Ministero della Salute. Il messaggio pubblicitario in qualsiasi forma di divulgazione promozionale deve contenere aspetto esclusivi di marchio, prodotto e confezione esulando qualsiasi informazione di carattere di efficacia, sicurezza e specifiche sanitarie del prodotto stesso. È consentita la pubblicità sul sito aziendale (istituzionale) come lista di prodotti esenti da proprietà qualificanti lo stesso. Le novità rispetto alla normativa del 28 marzo 2013 constano nel controllo della divulgazione mediante mezzi di rete quali siti internet, social network sia di proprietà diretta dell’azienda che di terze parti. I riferimenti agli altri aspetti di pubblicità mediante le vie tradizionali quali banner, frame, numero verde, e-mail e mms restano immutate. L`autorizzazione del Ministero della Salute deve essere richiesta per tutti i messaggi pubblicitari mediante ed esclusivamente i social network autorizzati (facebook, Istagram, Youtube). In ogni caso le componenti di interazione comunitaria del social network devono essere disabilitate e cioè nessun utente deve poter condividere, commentare e apporre “like” o “dislike”. Per i social che non prevedano la possibilità di disabilitare queste funzioni è necessario inserire il messaggio: “Il Ministero della Salute autorizza esclusivamente il contenuto del messaggio pubblicitario. Eventuali commenti sono di esclusiva responsabilità dell’utente, l’azienda si dissocia dai commenti degli utenti”. Non è inoltre possibile l’utilizzo di testimonial quali esperti in materia (scienziati o specialisti dell’ambito sanitario) o soggetti affetti dalla patologia stessa. Un ultimo aggiornamento del 7 maggio 2018 dichiara, sotto giudizio della Corte di Cassazione su un evento di televendita di un dispositivo medico, che in caso di pubblicità non autorizzata la responsabilità verte sia sul produttore che sull’ente emittente.
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